CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini

Art. 64

NORMALIZZAZIONE DEI RAPPORTI SINDACALI

In vigore dal 19 ott 1960
Le Organizzazioni interessate alla definizione del presente contratto nazionale concordemente convengono che qualsiasi accordo in materia di disciplina collettiva del rapporto di lavoro, sia per quanto riguarda gli elementi economici, sia per quanto attiene alle norme generali e regolamentari, deve essere concluso esclusivamente tra le Organizzazioni sindacali nazionali degli industriali e dei lavoratori, salvo quanto e stato specificatamente demandato alle organizzazioni provinciali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-clo-64

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
NORMALIZZAZIONE DEI RAPPORTI SINDACALI (Art. 64 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle industrie edilizie ed affini.) — Testo vigente | Portale Normativo