CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini
Art. 64
NORMALIZZAZIONE DEI RAPPORTI SINDACALI
In vigore dal 19 ott 1960
Le Organizzazioni interessate alla definizione del presente contratto nazionale concordemente convengono che qualsiasi accordo in materia di disciplina collettiva del rapporto di lavoro, sia per quanto riguarda gli elementi economici, sia per quanto attiene alle norme generali e regolamentari, deve essere concluso esclusivamente tra le Organizzazioni sindacali nazionali degli industriali e dei lavoratori, salvo quanto e stato specificatamente demandato alle organizzazioni provinciali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-clo-64