CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini

Art. 69

DECORRENZA E DURATA

In vigore dal 19 ott 1960
Il presente contratto entra in vigore, per tutto il territorio nazionale, il 1 gennaio 1960 ed avrà efficacia fino al 31 dicembre 1961. Qualora non sia disdetto da una delle parti con lettera raccomandata A. R. almeno tre mesi prima della scadenza, s'intenderà rinnovato per due anni, e così di seguito. La parte che avrà data la disdetta dovrà comunicare all'altra le sue proposte almeno due mesi prima della scadenza e l'altra dovrà rispondere a tali proposte non oltre un mese prima della scadenza del contratto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-clo-69

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DECORRENZA E DURATA (Art. 69 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle industrie edilizie ed affini.) — Testo vigente | Portale Normativo