CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini

Art. 3

VISITA MEDICA

In vigore dal 19 ott 1960
L'impiegato di nuova assunzione può essere sottoposto a visita medica da parte del sanitario di fiducia, dell'Impresa, qualora questa lo ritenga necessario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-cai-3

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo