CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini

Art. 3

VISITA MEDICA

In vigore dal 19 ott 1960
L'impiegato di nuova assunzione può essere sottoposto a visita medica da parte del sanitario di fiducia, dell'Impresa, qualora questa lo ritenga necessario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-cai-3

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VISITA MEDICA (Art. 3 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle industrie edilizie ed affini.) — Testo vigente | Portale Normativo