CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini

Art. 6

PERIODO DI PROVA

In vigore dal 19 ott 1960
L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a cinque mesi per gli impiegati di prima categoria, a quattro mesi per gli impiegati di seconda categoria, ed a due mesi per quelli di terza categoria. Tale periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione. Non sono ammesse nè la protrazione, nè la rinnovazione del periodo di prova. La malattia sospende il periodo di prova purchè non abbia una durata superiore al periodo di prova stesso; nel caso invece di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, il periodo di prova resta sospeso fino alla guarigione clinica. Durante l'assenza per malattia o infortunio non è dovuto alcun trattamento economico. Salvo quanto diversamente disposto dal presente contratto, nel corso del periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi previsti dal contratto stesso. La risoluzione del rapporto può essere richiesta da ciascuna delle parti in qualsiasi momento, senza preavviso nè indennità. In caso di risoluzione del rapporto per volontà della Impresa deve essere corrisposto all'impiegato il trattamento economico dovuto sino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso. L'impiegato che in epoca precedente di non oltre una anno abbia prestato servizio nella stessa Impresa con le stesse mansioni per le quali, viene assunto, è esonerato dai periodo di prova già prestato. Qualora alla scadenza del periodo di prova l'Impresa non proceda alla disdetta del rapporto, l'impiegato si intenderà confermato in servizio con anzianità dalla data di inizio del periodo di prova stesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-cai-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
PERIODO DI PROVA (Art. 6 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle industrie edilizie ed affini.) — Testo vigente | Portale Normativo