CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini
Art. 5
TRATTAMENTO LAUREATI E DIPLOMATI
In vigore dal 19 ott 1960
I laureati in specialità tecniche inerenti all'industria edilizia (ingegneri architetti e simili), in specialità amministrative (dottori in economia, e commercio, in giurisprudenza e simili) e i diplomati di scuole medie superiori in specialità tecniche inerenti all'industria edilizia (geometri, periti edili e simili) o in specialità amministrative (ragionieri, periti commerciali) non possono essere assegnati a categoria inferiore alla seconda per i laureati ed alla terza gruppo A per i diplomati, semprechè siano adibiti a mansioni inerenti ai loro titoli di studio.
Terminato il periodo di prova:
- agli impiegati laureati, se mantenuti in seconda categoria, è dovuta una maggiorazione del cinque per cento sullo stipendio minimo mensile di cui all';
- agli impiegati diplomati, se mantenuti in terza categoria gruppo A, è dovuta una maggiorazione dell'otto per cento sullo stipendio minimo mensile di cui all'.
Il titolo di studio deve essere denunciato per iscritto all'Impresa all'atto dell'assunzione o del conseguimento di esso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-cai-5