CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini

Art. 7

CONTRATTO A TERMINE

In vigore dal 19 ott 1960
Nell'assunzione fatta con prefissione di termine, quest'ultimo può essere riferito o ad un determinato periodo di tempo o alla durata di un determinato lavoro; tuttavia, quando l'apposizione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto, saranno applicabili tutte le disposizioni regolanti il rapprto a tempo indeterminato. Comunque, agli effetti dell'indennità di cui all' si considererà come contratto a tempo indeterminato la rinnovazione o proroga di un contratto a termine stipulato per un periodo non superiore a tre anni, salva però quella prosecuzione che, nella misura massima di tre mesi, venisse concordata per portare a termine l'opera od il lavoro per cui l'impiegato fu assunto oppure in riferimento alla pur protratta cessazione dell'attività dell'Impresa. L'assunzione fatta con prefissione di termine deve risultare da atto scritto. Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, ad eccezione di quelle relative ai preavviso ed all'indennità di anzianità. Non si applicano altresì le norme relative alla previdenza impiegati, di cui all', limitatamente al contratti a termine che abbiano durata non superiore a tre mesi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-cai-7

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CONTRATTO A TERMINE (Art. 7 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle industrie edilizie ed affini.) — Testo vigente | Portale Normativo