CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini
Art. 9
STIPENDIO MINIMO MENSILE
In vigore dal 19 ott 1960
Dal 1 gennaio 1960 agli impiegati il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal presente contratto deve essere corrisposto lo stipendio minimo mensile di cui alle allegate tabelle.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-cai-9