CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini

Art. 14

INDENNITÀ DI CASSA E DI MANEGGIO DI DENARO

In vigore dal 19 ott 1960
All'impiegato che ha normalmente maneggio di denaro con oneri per errori deve essere corrisposta una maggiorazione dell'otto per cento dello stipendio minimo mensile e dell'indennità di contingenza della sua categoria e gruppo. Gli interessi derivanti da eventuali cauzioni vanno a beneficio dell'impiegato.
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INDENNITÀ DI CASSA E DI MANEGGIO DI DENARO (Art. 14 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle industrie edilizie ed affini.) — Testo vigente | Portale Normativo