CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini
Art. 14
INDENNITÀ DI CASSA E DI MANEGGIO DI DENARO
In vigore dal 19 ott 1960
All'impiegato che ha normalmente maneggio di denaro con oneri per errori deve essere corrisposta una maggiorazione dell'otto per cento dello stipendio minimo mensile e dell'indennità di contingenza della sua categoria e gruppo.
Gli interessi derivanti da eventuali cauzioni vanno a beneficio dell'impiegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-cai-14