CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini

Art. 15

INDENNITÀ PER USO DI MEZZI DI TRASPORTO DI PROPRIETÀ DELL'IMPIEGATO

In vigore dal 19 ott 1960
INDENNITÀ PER USO DI MEZZI DI TRASPORTO DI PROPRIETÀ DELL'IMPIEGATO All'impiegato che, a richiesta dell'Impresa, usi in via continuativa, mezzi di trasporto di sua proprietà per l'espletamento delle mansioni affidategli (personale addetto al recapito, alla sorveglianza di più cantieri, ecc.) deve essere corrisposto, a titolo di rimborso delle spese di manutenzione e di indennizzo per usura del mezzo, un compenso da concordare tra le parti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-cai-15

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INDENNITÀ PER USO DI MEZZI DI TRASPORTO DI PROPRIETÀ DELL'IMPIEGATO (Art. 15 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle industrie edilizie ed affini.) — Testo vigente | Portale Normativo