CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini

Art. 17

INDENNITÀ PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA ED IN GALLERIA

In vigore dal 19 ott 1960
INDENNITÀ PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA ED IN GALLERIA Agli impiegati destinati a prestare la loro opera, continuativamente e nelle stesse condizioni di lavoro degli operai, in alta montagna, nell'interno di cassoni ad aria compressa o in galleria, spetta: a) per lavori in alta montagna e nei cassoni ad aria compressa: lo stesso trattamento economico; in percentuale o in cifra, stabilito dai contratti collettivi per gli operai e, nel caso di lavori in alta montagna, lo stesso trattamento per vitto ed alloggio. Le percentuali devono essere computate sugli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 e 6 dell'; b) per lavori in galleria: una indennità di lire 5000 mensili. Le predette indennità vengono assorbite oltre che da quelle eventualmente corrisposte per lo stesso titolo, anche da superminimi in atto che non siano dati i titolo di merito o per altri motivi specifici.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-cai-17

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INDENNITÀ PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA ED IN GALLERIA (Art. 17 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle industrie edilizie ed affini.) — Testo vigente | Portale Normativo