CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini

Art. 22

ALLOGGIO

In vigore dal 19 ott 1960
Qualora nella località ove l'impiegato è comandato a prestare la sua attività non esistano possibilità di alloggio, nè adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati ed il perimetro del più vicino centro abitato disti oltre cinque chilometri, l'Impresa che non provveda in modo idoneo deve corrispondere una adeguato indennizzo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-cai-22

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ALLOGGIO (Art. 22 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle industrie edilizie ed affini.) — Testo vigente | Portale Normativo