Art. 26
GIORNI FESTIVI E RIPOSO SETTIMANALE
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-cai-26
GIORNI FESTIVI E RIPOSO SETTIMANALE
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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La disposizione elenca tutte le giornate considerate festive agli effetti del contratto, includendo domeniche, festività nazionali, infrasettimanali e la festa del Santo Patrono del luogo di cantiere o di lavoro. Stabilisce che il riposo settimanale si effettua di regola la domenica, salvo turni regolari in cui la domenica diventa lavorativa e il giorno di riposo compensativo viene trattato come festivo. Se il Santo Patrono coincide con un'altra festa infrasettimanale, le Associazioni territoriali devono concordare un giorno sostitutivo. Per gli impiegati con mansioni connesse a quelle di cantiere si applica il calendario festivo degli operai, con la possibilità di concordare recuperi per le festività non godute.
La norma definisce il calendario dei giorni festivi e disciplina le modalità di fruizione del riposo settimanale ai fini contrattuali.
Si applica agli operai e agli impiegati (inclusi quelli con lavoro connesso al cantiere) addetti alle industrie edilizie ed affini.
Un operaio edile che lavora di domenica nell'ambito di un regolare sistema a turni vedrà la domenica considerata come giornata lavorativa. Di conseguenza, il diverso giorno della settimana a lui assegnato per il riposo settimanale compensativo sarà considerato giorno festivo a tutti gli effetti contrattuali.
In caso di coincidenza del Santo Patrono con altra festività infrasettimanale, le Associazioni territoriali devono concordare un giorno sostitutivo; in caso di coincidenza con la domenica di festività infrasettimanali si applicano le norme dell'accordo interconfederale 3 dicembre 1954.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.