CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini
Art. 29
In vigore dal 19 ott 1960
All'impiegato in servizio quando abbia presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla, stessa societa) una anzianità ininterrotta ed effettiva, di servizio di venti anni, va corrisposto, annualmente, un premio di fedeltà, pari ad una mensilità degli elementi di cui ai nn. dall'1 al 9 e dal 12 al 15 dell'.
Non si computano nei venti anni di servizio ininterrotto ed effettivo le anzianità convenzionali di carattere militare, combattentistiche e simili.
Il pagamento del premio deve essere effettuato nella ricorrenza della data di assunzione in servizio dell'impiegato.
L'impiegato che, avendo già maturato il diritto al premio, venga licenziato non per motivi disciplinari, ha diritto a tanti dodicesimi del premio stesso quanti sono i mesi interi di servizio prestato dall'epoca della maturazione del precedente premio.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-cai-29