CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini
Art. 30
TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA
In vigore dal 19 ott 1960
L'assenza per malattia deve essere comunicata nelle ventiquattro ore, salvo i casi di giustificato impedimento, e l'Impresa deve ricevere entro tre giorni il relativo certificato medico.
L'Impresa ha facoltà di far controllare la malattia, dell'impiegato da un medico di sua fiducia.
Nel caso di interruzione di servizio dovuta a malattia, all'impiegato non in prova spetta, oltre alla conservazione del posto per i periodi sotto indicati, il seguente trattamento economico, da calcolarsi sugli elementi di cui ai n. dall'1 all'8 dell':
1) per anzianità di servizio fino a due anni compiuti: conservazione del posto per mesi cinque e corresponsione dell'intero trattamento economico per i primi due mesi, del 75% per un mese e del 50% per gli altri due mesi;
2) per anzianità di servizio da oltre due e fino a cinque anni compiuti: conservazione del posto per mesi otto e corresponsione dell'intero trattamento economico per i primi quattro mesi, del 75% per un mese e mezzo e del 50% per gli altri due mesi e mezzo;
3) per anzianità di servizio da oltre cinque anni e fino a dieci anni compiuti: conservazione del posto per mesi dieci e corresponsione dell'intero trattamento economico per i primi cinque mesi, del 75% per due mesi e del 50% per gli altri tre mesi;
4) per anzianità di servizio superiore ai dieci anni:
conservazione del posto per mesi dodici e corresponsione dell'intero trattamento economico per i primi sei mesi, del 75% per due mesi e mezzo e del 50% per gli altri tre mesi e mezzo.
Uguali diritti spettano all'impiegato in periodo di preavviso e sino alla scadenza del preavviso stesso.
Alla scadenza dei termini sopraindicati, l'Impresa se procede al licenziamento dell'impiegato, gli deve corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso e quella di anzianità prevista dall'.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consente all'impiegato di riprendere servizio, l'impiegato stesso potrà risolvere il contratto di impiego con diritto alla sola indennità di anzianità di cui all' del presente contratto.
Ove ciò non avvenga e l'impresa non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e della indennità di anzianità.
All'impiegato in prova colpito da malattia non compete il trattamento di cui sopra. La malattia durante il periodo di prova sospende il rapporto di lavoro per tutta là sua durata ma comunque non oltre i limiti di tempo del periodo di prova stesso.
Per l'assistenza di malattia a favore dell'impiegato si provvede a termini delle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-cai-30