CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini

Art. 33

FONDO PREVIDENZA IMPIEGATI

In vigore dal 19 ott 1960
Il trattamento previdenziale regolato dal contratto collettivo nazionale per gli impiegati dell'industria 5 agosto 1937 e successive modifiche ed integrazioni è mantenuto in atto. Il massimale fissato dall' del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria di cui all' del menzionato contratto 5 agosto 1937, già aumentato dal 1 febbraio 1952 da L. 60 mila fino alla concorrenza di L. 360 mila annue, viene ulteriormente elevato, a decorrere dal 1 gennaio 1958, fino alla concorrenza di L. 600.000 annue. Il contributo resta fermo nella misura del 2%, di cui metà a carico dell'Impresa e metà a carico dell'impiegato: al contributo stesso devono essere assoggettati, entro i limiti del massimale sopra indicato, gli elementi della retribuzione di cui al D. L. 1 agosto 1945 n. 692. Il trattamento di cui sopra sarà assorbito qualora, o per accordo stipulato fra le Confederazioni Nazionali degli Industriali e dei Lavoratori o per provvedimenti di legge, il massimale e/o la misura dei contributi siano aumentati.
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FONDO PREVIDENZA IMPIEGATI (Art. 33 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle industrie edilizie ed affini.) — Testo vigente | Portale Normativo