Art. 33 · FONDO PREVIDENZA IMPIEGATI
CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini

Art. 33

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FONDO PREVIDENZA IMPIEGATI

In vigore dal 19 ott 1960
Il trattamento previdenziale regolato dal contratto collettivo nazionale per gli impiegati dell'industria 5 agosto 1937 e successive modifiche ed integrazioni è mantenuto in atto. Il massimale fissato dall' del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria di cui all' del menzionato contratto 5 agosto 1937, già aumentato dal 1 febbraio 1952 da L. 60 mila fino alla concorrenza di L. 360 mila annue, viene ulteriormente elevato, a decorrere dal 1 gennaio 1958, fino alla concorrenza di L. 600.000 annue. Il contributo resta fermo nella misura del 2%, di cui metà a carico dell'Impresa e metà a carico dell'impiegato: al contributo stesso devono essere assoggettati, entro i limiti del massimale sopra indicato, gli elementi della retribuzione di cui al D. L. 1 agosto 1945 n. 692. Il trattamento di cui sopra sarà assorbito qualora, o per accordo stipulato fra le Confederazioni Nazionali degli Industriali e dei Lavoratori o per provvedimenti di legge, il massimale e/o la misura dei contributi siano aumentati.
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