CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini

Art. 38

ASPETTATIVA

In vigore dal 19 ott 1960
All'impiegato che ne faccia richiesta, può essere concessa una aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dall'anzianità ad alcun effetto. L'impiegato che entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di aspettativa non si presenta per riprendere servizio è considerato dimissionario. L'Impresa, qualora accerti che durante l'aspettativa sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificata la concessione, può invitare l'impiegato a riprendere servizio nel termine di 15 giorni. L'impiegato che non ottemperi all'invito si considera dimissionario. In ogni caso l'aspettativa non va concessa agli impiegati assunti con contratto a termine.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-cai-38

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ASPETTATIVA (Art. 38 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle industrie edilizie ed affini.) — Testo vigente | Portale Normativo