CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini
Art. 38
ASPETTATIVA
In vigore dal 19 ott 1960
All'impiegato che ne faccia richiesta, può essere concessa una aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dall'anzianità ad alcun effetto.
L'impiegato che entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di aspettativa non si presenta per riprendere servizio è considerato dimissionario.
L'Impresa, qualora accerti che durante l'aspettativa sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificata la concessione, può invitare l'impiegato a riprendere servizio nel termine di 15 giorni.
L'impiegato che non ottemperi all'invito si considera dimissionario.
In ogni caso l'aspettativa non va concessa agli impiegati assunti con contratto a termine.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-cai-38