CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini
Art. 41
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
In vigore dal 19 ott 1960
Il contratto d'impiego a tempo indeterminato non può esser risolto da alcuna delle parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:
a) per gli impiegati che, avendo compiuto il periodo di prova, non hanno superato i cinque anni di servizio:
- mesi due per gli impiegati di prima categoria;
- mesi uno e mezzo per gli impiegati di seconda categoria;
- mesi uno per gli impiegati di terza categoria;
b) per gli impiegati che hanno superato i cinque anni di servizio e non i dieci:
- mesi tre per gli impiegati di prima categoria;
- mesi due per gli impiegati di seconda categoria;
- mesi uno e mezzo per gli impiegati di terza categoria;
c) per gli impiegati che hanno superato i dieci anni di servizio:
- mesi quattro per gli impiegati di prima categoria;
- mesi tre per gli impiegati di seconda categoria;
- mesi due per gli impiegati di terza categoria.
I termini di cui sopra decorrono dalla metà dalla fine di ciascun mese, considerandosi come maggior termine di preavviso i giorni eventualmente intercorrenti tra la effettiva comunicazione e la fine del mese.
In caso di dimissioni i termini suddetti sono ridotti alla metà.
In mancanza di preavviso il recedente è tenuto verso l'altra parte a una indennità equivalente all'importo del trattamento economico che sarebbe spettato per il periodo di preavviso da computarsi sugli stessi elementi considerati per la liquidazione dell'indennità di anzianità.
L'Impresa ha diritto di ritenere su quanto dovuto all'impiegato l'importo dell'indennità sostitutiva del preavviso, da questo eventualmente non dato.
Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità va, computato nell'anzianità agli effetti della indennità di anzianità.
La parte che riceve il preavviso può troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcuno obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante il periodo di preavviso l'Impresa concederà all'impiegato dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi sono stabilite dall'impresa in rapporto alle proprie esigenze.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni devono essere comunicati per iscritto.
L'impiegato già in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto mantiene ad personam l'eventuale maggiore termine di preavviso di licenziamento cui avesse diritto in base a consuetudine o contratto individuale vigente a tale data.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-cai-41