CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini

Art. 37

ASSENZE E PERMESSI

In vigore dal 19 ott 1960
Le assenze debbono essere tempestivamente giustificate all'impresa salvo motivi di forza maggiore. All'impiegato che ne faccia domanda l'impresa può accordare permessi di breve durata per l'espletamento di compiti inerenti a cariche sindacali o pubbliche o per altri giustificati motivi ed ha altresì facoltà di non corrispondergli durante tali permessi il trattamento economico spettante nel normale periodo di lavoro. Tali brevi permessi non vanno computati nel periodo feriale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-cai-37

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ASSENZE E PERMESSI (Art. 37 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle industrie edilizie ed affini.) — Testo vigente | Portale Normativo