CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini

Art. 35

CONGEDO MATRIMONIALE

In vigore dal 19 ott 1960
Agli impiegati che contraggono matrimonio è concessa un permesso di quindici giorni consecutivi di calendario con diritto agli emolumenti di cui ai nn. dall'1 all'8 dell', percepiti nel normale periodo di lavoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-cai-35

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CONGEDO MATRIMONIALE (Art. 35 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle industrie edilizie ed affini.) — Testo vigente | Portale Normativo