CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini

Art. 31

TRATTAMENTO IN CASO DI INFORTUNIO O DI MALATTIA PROFESSIONALE

In vigore dal 19 ott 1960
TRATTAMENTO IN CASO DI INFORTUNIO O DI MALATTIA PROFESSIONALE In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, l'impiegato fruisce dello stesso trattamento previsto in caso di malattia di cui all' del presente contratto, salvo per quanto riguarda la conservazione del posto che dovrà essere mantenuto con gli eventuali diritti derivanti dall'anzianità fino alla data di rilascio da parte dei competenti istituti del certificato definitivo di abilitazione alla ripresa dei lavoro. In considerazione della particolare natura dell'industria edilizia, nei casi di infortunio o di malattia professionale verificatisi sul lavoro che comportino la assenza del lavoro dell'impiegato oltre i limiti previsti dall', l'Impresa è tenuta a corrispondere all'impiegato il 50% del trattamento economico stabilito nell'articolo stesso per l'ulteriore maggiore tempo di degenza. Nel caso in cui l'impiegato non sia più in grado, a causa di postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l'impresa esaminerà l'opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell'interessato, di mantenerlo in servizio, adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative in tal caso l'impiegato conserverà l'anzianità maturata con diritto alla liquidazione immediata, limitatamente alla sola differenza fra il precedente ed il nuovo trattamento economico, per il periodo antecedente al passaggio di categoria. Per l'assistenza a favore dell'impiegato si provvede a termini delle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-cai-31

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TRATTAMENTO IN CASO DI INFORTUNIO O DI MALATTIA PROFESSIONALE (Art. 31 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle industrie edilizie ed affini.) — Testo vigente | Portale Normativo