CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini

Art. 28

TREDICESIMA MENSILITÀ

In vigore dal 19 ott 1960
L'Impresa deve corrispondere una tredicesima mensilità da computarsi sugli elementi di cui, ai nn. dall'1 al 9 e dal 12 al 15 dell'. Il pagamento di tale mensilità va, normalmente, effettuato non oltre il 20 dicembre. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno devono essere corrisposti tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità, per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'Impresa. La frazione di mese non superiore ai quindici giorni non va considerata mentre deve essere considerata come mese intero la frazione di mese superiore ai quindici giorni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-cai-28

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TREDICESIMA MENSILITÀ (Art. 28 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle industrie edilizie ed affini.) — Testo vigente | Portale Normativo