CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini
Art. 24
PASSAGGIO DA OPERAIO AD IMPIEGATO
In vigore dal 19 ott 1960
In caso di passaggio dell'operaio alla categoria impiegatizia nella stessa Impresa, l'operaio ha diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considererà assunto "ex novo" con la nuova qualifica e con il riconoscimento inoltre, agli effetti del preavviso e della indennità di anzianità, di una anzianità, convenzionale quale impiegato, pari a sei mesi per ogni due anni di anzianità con la qualifica di operaio.
In ogni caso l'impiegato ha diritto a conservare il trattamento economico goduto da operaio, qualora tale trattamento risulti superiore a quello derivante dalla applicazione del presente contratto.
Chiarimento a verbale.
Per i dipendenti passati alla categoria impiegatizia antecedentemente al 1 gennaio 1955, l'anzianità convenzionale resta calcolata con la esclusione del primo biennio a norma dell' del contratto 31 gennaio 1952.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-cai-24