CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini

Art. 24

PASSAGGIO DA OPERAIO AD IMPIEGATO

In vigore dal 19 ott 1960
In caso di passaggio dell'operaio alla categoria impiegatizia nella stessa Impresa, l'operaio ha diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considererà assunto "ex novo" con la nuova qualifica e con il riconoscimento inoltre, agli effetti del preavviso e della indennità di anzianità, di una anzianità, convenzionale quale impiegato, pari a sei mesi per ogni due anni di anzianità con la qualifica di operaio. In ogni caso l'impiegato ha diritto a conservare il trattamento economico goduto da operaio, qualora tale trattamento risulti superiore a quello derivante dalla applicazione del presente contratto. Chiarimento a verbale. Per i dipendenti passati alla categoria impiegatizia antecedentemente al 1 gennaio 1955, l'anzianità convenzionale resta calcolata con la esclusione del primo biennio a norma dell' del contratto 31 gennaio 1952.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-cai-24

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
PASSAGGIO DA OPERAIO AD IMPIEGATO (Art. 24 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle industrie edilizie ed affini.) — Testo vigente | Portale Normativo