CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini
Art. 35
103 / 132CONGEDO MATRIMONIALE
In vigore dal 19 ott 1960
Agli impiegati che contraggono matrimonio è concessa un permesso di quindici giorni consecutivi di calendario con diritto agli emolumenti di cui ai nn. dall'1 all'8 dell', percepiti nel normale periodo di lavoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-cai-35