CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini

Art. 45

CERTIFICATO DI LAVORO

In vigore dal 19 ott 1960
In caso di licenziamento o di dimissioni, per qualsiasi causa dell'impiegato, l'Impresa ha l'obbligo di mettere a disposizione dello stesso all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione, un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale l'impiegato è stato occupato alle sue dipendenze della categoria di assegnazione e delle mansioni disimpegnate. Restano ferme le disposizioni previste dalla legge 10 gennaio 1935, n. 112, relative alle annotazioni da effettuarsi sul libretto di lavoro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-cai-45

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
CERTIFICATO DI LAVORO (Art. 45 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle industrie edilizie ed affini.) — Testo vigente | Portale Normativo