CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini

Art. 50

CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE

In vigore dal 19 ott 1960
Nel caso di contratto di impiego a tempo indeterminato, la cessazione dell'attività aziendale comporta la risoluzione del rapporto ed all'impiegato, non in prova, è dovuto il trattamento di licenziamento stabilito dagli .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-cai-50

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CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE (Art. 50 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle industrie edilizie ed affini.) — Testo vigente | Portale Normativo