CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini

Art. 52

INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO

In vigore dal 19 ott 1960
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento. La previdenza e la indennità di anzianità in caso di licenziamento, anche quando siano disgiunte, si considerano costituenti un unico istituto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-cai-52

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INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO (Art. 52 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle industrie edilizie ed affini.) — Testo vigente | Portale Normativo