Art. 52 · INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO
CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini

Art. 52

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INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO

In vigore dal 19 ott 1960
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento. La previdenza e la indennità di anzianità in caso di licenziamento, anche quando siano disgiunte, si considerano costituenti un unico istituto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-cai-52