CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini

Art. 51

NORMALIZZAZIONE DEI RAPPORTI SINDACALI

In vigore dal 19 ott 1960
Le Organizzazioni stipulanti concordemente convengono che qualsiasi accordo in materia di disciplina collettiva dei rapporti di lavoro, sia per quanto riguarda gli elementi economici, sia per quanto attiene alle norme generali e regolamentari, deve essere concluso esclusivamente tra le stesse Organizzazioni stipulanti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-cai-51

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