CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini

Art. 54

DISPOSIZIONI GENERALI

In vigore dal 19 ott 1960
Per quanto non previsto dal presente contratto, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di impiego privato e gli accordi interconfederali relativi. Gli impiegati devono inoltre osservare le eventuali disposizioni stabilite dall'Impresa, sempre che queste non modifichino e non siano in contrasto con quelle del presente contratto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-cai-54

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DISPOSIZIONI GENERALI (Art. 54 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle industrie edilizie ed affini.) — Testo vigente | Portale Normativo