CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini
Art. 54
DISPOSIZIONI GENERALI
In vigore dal 19 ott 1960
Per quanto non previsto dal presente contratto, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di impiego privato e gli accordi interconfederali relativi.
Gli impiegati devono inoltre osservare le eventuali disposizioni stabilite dall'Impresa, sempre che queste non modifichino e non siano in contrasto con quelle del presente contratto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-cai-54