Allegato n. 2 Accordo 14 novembre 1947 istituzione collegi tecnici

Art. 3

In vigore dal 19 ott 1960
L'intervento del Collegio Tecnico sarà chiesto dai singoli interessati o dalle Associazioni territoriali di categoria ogni qualvolta sorga controversia in materia di qualifica impiegatizia. L'Associazione o l'interessato che richiede l'intervento ne darà notizia alla Associazione corrispondente a mezzo raccomandata, comunicando gli estremi della vertenza ed il nominativo della persona da essa prescelta a far parte del Collegio Tecnico. L'Associazione che riceve la richiesta provvederà, nel termine di non oltre 15 giorni dalla comunicazione, alla convocazione del Collegio, segnalando a sua volta il nominativo da essa prescelto fra quelli designati ai sensi dell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-ana-3

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Art. 3 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle industrie edilizie ed affini. — Testo vigente | Portale Normativo