Allegato n. 2 Accordo 14 novembre 1947 istituzione collegi tecnici

Art. 2

In vigore dal 19 ott 1960
In ogni provincia è istituito un Collegio Tecnico, composto da rappresentanti delle Associazioni territoriali di categoria, presieduto da un Ispettore regionale del lavoro, designato dal Capo Circolo competente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-ana-2

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Art. 2 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle industrie edilizie ed affini. — Testo vigente | Portale Normativo