CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini

Art. 55

DECORRENZA E DURATA

In vigore dal 19 ott 1960
Il presente contratto entra, in vigore il 1 gennaio 1960 ed avrà durata fino al 31 dicembre 1961, intendendosi tacitamente rinnovato di anno in anno, qualora non disdettato da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata A.R.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-cai-55

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DECORRENZA E DURATA (Art. 55 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle industrie edilizie ed affini.) — Testo vigente | Portale Normativo