CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini

Art. 53

In vigore dal 19 ott 1960
Il presente contratto sostituisce ed assorbe tutti gli usi e consuetudini collettivi di considerarsi incompatibili con l'applicazione delle norme poste dal presente contratto. Restano immutate le condizioni più favorevoli eventualmente praticate agli impiegati in servizio presso le singole Imprese alla data di decorrenza del presente contratto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-cai-53

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Art. 53 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle industrie edilizie ed affini. — Testo vigente | Portale Normativo