CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini
Art. 53
121 / 132In vigore dal 19 ott 1960
Il presente contratto sostituisce ed assorbe tutti gli usi e consuetudini collettivi di considerarsi incompatibili con l'applicazione delle norme poste dal presente contratto.
Restano immutate le condizioni più favorevoli eventualmente praticate agli impiegati in servizio presso le singole Imprese alla data di decorrenza del presente contratto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-cai-53