Art. 2
Allegato n. 2 Accordo 14 novembre 1947 istituzione collegi tecnici

Art. 2

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In vigore dal 19 ott 1960
In ogni provincia è istituito un Collegio Tecnico, composto da rappresentanti delle Associazioni territoriali di categoria, presieduto da un Ispettore regionale del lavoro, designato dal Capo Circolo competente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-ana-2