Allegato n. 2 Accordo 14 novembre 1947 istituzione collegi tecnici
Art. 2
125 / 132In vigore dal 19 ott 1960
In ogni provincia è istituito un Collegio Tecnico, composto da rappresentanti delle Associazioni territoriali di categoria, presieduto da un Ispettore regionale del lavoro, designato dal Capo Circolo competente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-ana-2