Allegato n. 2 Accordo 14 novembre 1947 istituzione collegi tecnici
Art. 7
In vigore dal 19 ott 1960
L'intervento del Collegio Tecnico Nazionale sarà richiesto dalle Associazioni di cui all'articolo precedente.
L'Associazione che richiede l'intervento ne darà notizia, nel termine di cui al precedente articolo, all'Associazione corrispondente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno comunicando il motivo del gravame, oltre i nomi delle due persone da essa prescelte a far parte del Collegio Nazionale.
L'Associazione che riceve la richiesta provvederà, nel termine di non oltre 15 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente comma, a segnalare a sia volta i due nominativi da essa prescelti fra quelli designati a sensi dell' e a far pervenire al Collegio le proprie deduzioni scritte sui motivi di gravame adottati; copia di essa verrà comunicata alla Associazione nazionale di categoria che ha richiesto il nuovo esame.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-ana-7