Allegato n. 2 Accordo 14 novembre 1947 istituzione collegi tecnici

Art. 8

In vigore dal 19 ott 1960
Sulle risultanze degli atti il Collegio Tecnico Nazionale esprimerà, in forma di verbale, motivato parere scritto indicando se la decisione sia stata adottata a maggioranza o all'unanimità. Del verbale potrà essere rilasciata copia autentica a richiesta delle parti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-ana-8

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Art. 8 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle industrie edilizie ed affini. — Testo vigente | Portale Normativo