Art. 54 · DISPOSIZIONI GENERALI
CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini

Art. 54

122 / 132

DISPOSIZIONI GENERALI

In vigore dal 19 ott 1960
Per quanto non previsto dal presente contratto, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di impiego privato e gli accordi interconfederali relativi. Gli impiegati devono inoltre osservare le eventuali disposizioni stabilite dall'Impresa, sempre che queste non modifichino e non siano in contrasto con quelle del presente contratto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-cai-54