CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini
Art. 54
122 / 132DISPOSIZIONI GENERALI
In vigore dal 19 ott 1960
Per quanto non previsto dal presente contratto, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di impiego privato e gli accordi interconfederali relativi.
Gli impiegati devono inoltre osservare le eventuali disposizioni stabilite dall'Impresa, sempre che queste non modifichino e non siano in contrasto con quelle del presente contratto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-cai-54