CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini

Art. 46

CONTROVERSIE

In vigore dal 19 ott 1960
La domanda giudiziale concernente controversie che dovessero sorgere nell'applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro è improcedibile se precedentemente la controversia stessa non sia stata sottoposta all'esame delle competenti Associazioni degli industriali e dei lavoratori per esperimentare il tentativo di conciliazione delle parti. Il tentativo di conciliazione dovrà essere esperimentato entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta avanzata dall'Associazione sindacale proponente. Senza pregiudizio dell'obbligo del tentativo di conciliazione di cui sopra, resta salva la facoltà di esperimentare, per le controversie individuali, il tentativo di conciliazione tra la Direzione dell'impresa e la Commissione interna. Le controversie collettive per l'applicazione del presente contratto saranno risolte amichevolmente dalle competenti Associazioni locali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-cai-46

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CONTROVERSIE (Art. 46 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle industrie edilizie ed affini.) — Testo vigente | Portale Normativo