CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini

Art. 44

INDENNITÀ IN CASO DI MORTE O DI INVALIDITÀ PERMANENTE

In vigore dal 19 ott 1960
In caso di morte dell'impiegato le indennità indicate agli devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico dell'impiegato, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondi grado, fatto deduzione di quanto essi percepissero per eventuali atti di previdenza compiuti dall'impresa. Non sono però deducibili le somme spettanti per "Fondo Previdenza, Impiegati" di cui all' del presente contratto. La ripartizione delle indennità, se non vi è accordi: tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno, come previsto dall'art. 2122 del Codice civile. In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima. È nullo ogni patto anteriore alla morte dell'impiegato circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennità. In caso di licenziamento dell'impiegato in dipendenza di sopraggiunta invalidità permanente oppure in caso di morte prima che l'impiegato abbia raggiunto il decimo anno di servizio, si applicano le disposizioni stabilite nel R.D.L. 8 gennaio 1942, n. 5 e nel D.L.L. 1 agosto 1945, n. 708, relativi al "Fondo per l'indennità agli impiegati".
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