CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini

Art. 43

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI

In vigore dal 19 ott 1960
Nel caso di risoluzione del rapporto di impiego in seguito a dimissioni, vanno corrisposte all'impiegato le sotto indicate aliquote dell'indennità di cui all' del presente contratto: a) cento per cento: - ai dimissionari che abbiano compiuto 55 anni di età, se uomini, e 50 anni di età se donne; - alle donne che si dimettono per contrarre matrimonio; - ai dimissionari per malattia, infortunio o maternità; - ai dimissionari che abbiano superato i cinque anni di anzianità ininterrotta presso l'Impresa; b) settantacinque per cento: - ai dimissionari che abbiano compiuto tre anni di anzianità ininterrotta presso l'Impresa; c) cinquanta per cento - ai dimissionari che non abbiano compiuto tre anni di anzianità ininterrotta presso l'Impresa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-cai-43

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INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI (Art. 43 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle industrie edilizie ed affini.) — Testo vigente | Portale Normativo