CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini
Art. 43
111 / 132INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI
In vigore dal 19 ott 1960
Nel caso di risoluzione del rapporto di impiego in seguito a dimissioni, vanno corrisposte all'impiegato le sotto indicate aliquote dell'indennità di cui all' del presente contratto:
a) cento per cento:
- ai dimissionari che abbiano compiuto 55 anni di età, se uomini, e 50 anni di età se donne;
- alle donne che si dimettono per contrarre matrimonio;
- ai dimissionari per malattia, infortunio o maternità;
- ai dimissionari che abbiano superato i cinque anni di anzianità ininterrotta presso l'Impresa;
b) settantacinque per cento:
- ai dimissionari che abbiano compiuto tre anni di anzianità ininterrotta presso l'Impresa;
c) cinquanta per cento - ai dimissionari che non abbiano compiuto tre anni di anzianità ininterrotta presso l'Impresa.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-cai-43