Art. 45 · CERTIFICATO DI LAVORO
CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini

Art. 45

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CERTIFICATO DI LAVORO

In vigore dal 19 ott 1960
In caso di licenziamento o di dimissioni, per qualsiasi causa dell'impiegato, l'Impresa ha l'obbligo di mettere a disposizione dello stesso all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione, un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale l'impiegato è stato occupato alle sue dipendenze della categoria di assegnazione e delle mansioni disimpegnate. Restano ferme le disposizioni previste dalla legge 10 gennaio 1935, n. 112, relative alle annotazioni da effettuarsi sul libretto di lavoro.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-cai-45