Art. 26 · GIORNI FESTIVI E RIPOSO SETTIMANALE
CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini

Art. 26

94 / 132

GIORNI FESTIVI E RIPOSO SETTIMANALE

In vigore dal 19 ott 1960
Agli effetti del presente contratto sono considerati festivi: a) le domeniche e i giorni di riposo settimanale compensativo; b) la festività nazionale del 2 giugno e le festività del 25 aprile, 1 maggio, 4 novembre; c) le seguenti festività infrasettimanali: 1) Capodanno.................. 1° gennaio 2) Epifania................... 6 gennaio 3) San Giuseppe............... 19 marzo 4) Giorno successivo alla San- ta Pasqua.................. - 5) Ascensione................. - 6) Corpus Domini.............. - 7) Santi Pietro e Paolo....... 29 giugno 8) Assunzione Maria Vergine... 15 agosto 9) Ognissanti................. 1° novembre 10) Immacolata Concezione...... 8 dicembre 11) Santo Natale............... 25 dicembre 12) Santo Stefano.............. 26 dicembre 13) Santo Patrono della locali- ta ove ha sede il cantiere o dove lavora l'impiegato.. - Saranno altresì considerate festive le giornate che eventualmente, in sostituzione o in aggiunta, venissero in seguito stabilite. Qualora la festività del Santo Patrono coincida con una delle festività infrasettimanali di cui al precedente elenco, sarà concordato dalle Associazioni territoriali un giorno sostitutivo. In caso di coincidenza con la domenica di una delle festività di cui alla lettera c) si applicano le norme dell'accordo interconfederale 3 dicembre 1954. Per gli impiegati il cui lavoro è connesso con quello di cantiere vale il calendario festivo previsto per gli operai e potranno essere concordati i giorni sostitutivi per le festività sopra stabilite di cui i predetti impiegati non venissero eventualmente ad usufruire. Il riposo settimanale si effettua normalmente di domenica, salvo che questa cada in turni regolari e periodici di lavoro, nel qual caso la domenica viene considerata giorno lavorativo mentre il giorno fissato per il riposo viene considerato giorno festivo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-cai-26