CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini

Art. 16

LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

In vigore dal 19 ott 1960
Sono considerate ore straordinarie quelle eseguite oltre l'orario normale di lavoro di cui alle vigenti norme di legge. Nessun impiegato tecnico od amministrativo può rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere lavoro straordinario, notturno o festivo, salvo giustificati motivi di impedimento. Il lavoro straordinario, notturno o festivo deve essere autorizzato preventivamente per iscritto, salvo i casi di urgenza, nei quali si deve provvedere appena possibile. L'impresa, alla fine di ogni mese, dove richiedere agli interessati un prospetto riepilogativo del lavoro straordinario eseguito. Il conteggio delle ore straordinarie deve risultare da un prospetto da consegnare all'impiegato e il pagamento va effettuato nella prima decade del mese successivo a quello in cui la prestazione è stata eseguita. Resta salvo quanto stabilito negli articoli 2934 e seguenti del Codice Civile in materia di prescrizione. Le percentuali di aumento per lavoro straordinario notturno e festivo sono le seguenti: Lavoro straordinario diurno.................... 27% lavoro festivo................................. 45% lavoro festivo straordinario................... 55% lavoro notturno non compreso in turni periodici 43% lavoro notturno compreso in turni periodici.... 10% lavoro straordinario notturno.................. 47% lavoro festivo notturno (escluso quello compre- so in turni periodici)........................ 50% lavoro notturno festivo straordinario.......... 70% Si considerano ore notturne quelle comprese tra le ore 22 e le ore 6 del mattino. Le percentuali di cui sopra vanno calcolate sulla quota oraria degli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 6 e 7 dell'. Qualora l'impiegato sia retribuito in tutto o in parte con elementi variabili (provvigioni, interessenze ecc.), si prenderà per base la parte fissa, col minimo in ogni caso degli elementi di cui ai punti 1, 4, 6 dell'. Qualora venga richiesta all'impiegato occasionalmente ed improvvisamente una prestazione straordinaria, dopo che questi abbia lasciato l'ufficio o il cantiere al termine del proprio orario normale di servizio, è dovuto, in aggiunta a quanto spettante per la prestazione straordinaria stessa, un trattamento economico pari a due ore di lavoro a regime normale se la prestazione viene effettuata in ore diurne, e a tre ore se la prestazione viene effettuata in ore notturne.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-cai-16

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LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO (Art. 16 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle industrie edilizie ed affini.) — Testo vigente | Portale Normativo