CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini
Art. 2
DOCUMENTI
In vigore dal 19 ott 1960
All'atto dell'assunzione l'impiegato deve presentare:
1) la carta d'identità o altro documento equipollente;
2) il libretto di lavoro;
3) i documenti atti a comprovare l'eventuale diritto agli assegni familiari;
4) la tessera per le assicurazioni sociali obbligatorie ed il libretto personale;
5) i documenti comprovanti il diritto all'assistenza malattia;
6) i certificati comprovanti eventuali titoli di studio e precedenti occupazioni.
Nel corso del rapporto di lavoro l'impiegato deve documentare ogni eventuale variazione agli effetti del suo diritto agli assegni familiari.
È in facoltà dell'Impresa di richiedere il certificato penale di data non anteriore a 3 mesi.
L'Impresa deve rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.
L'impiegato deve dichiarare all'impresa la sua residenza ed il domicilio e gli eventuali cambiamenti.
Per i documenti per i quali la legge preveda determinati adempimenti da parte dell'impresa, questa provvederà agli adempimenti stessi.
Cessato il rapporto di lavoro, l'Impresa deve restituire all'impiegato, che ne rilascerà ricevuta, tutti i documenti di sua spettanza.
Per quanto riguarda il libretto di lavoro si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-cai-2