CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini
Art. 68
ACCORDI LOCALI
In vigore dal 19 ott 1960
Le Associazioni sindacali territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera dovranno provvedere entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente contratto:
a) alla determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna ed in zone malariche;
b) alla regolamentazione del trattamento dovuto agli operai assunti con l'apporto di attrezzi di lavoro ove sussistano consuetudini locali di corrispondere un particolare compenso per tale titolo.
Nel caso di mancata stipulazione degli accordi predetti entro il periodo di tre mesi, l'esame delle singole situazioni sarà avvocato alle Associazioni Nazionali firmatarie del presente contratto.
Tuttavia, per la durata del presente contratto, si intendono mantenute in vigore le indennità stabilite per i titoli di cui sopra da contratti integrativi dei precedenti contratti nazionali di lavoro.
Resta salvo in ogni caso quanto contemplato dagli - 23 penultimo capoverso - 61 e 62 del presente contratto.
Nelle province in cui non sia stato stipulato alcun contratto integrativo dei precedenti contratti nazionali, le rispettive Associazioni sindacali territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori dovranno provvedere entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente contratto:
a) all'incasellamento delle categorie secondo le declaratorie di cui all' del presente contratto;
b) alla distribuzione dell'orario normale di lavoro nell'anno.
Nello stabilire l'orario di lavoro, vanno tenute presenti le disposizioni di cui al primo comma dell' del presente contratto, quelle contrattuali che prevedono orari inferiori a quelli di legge e le diverse consuetudini osservate da tutte le categorie nell'ambito provinciale.
Si chiarisce che con il riferimento fatto nel comma precedente alle diverse consuetudini si è voluto intendere l'osservanza, da parte di tutte le Imprese della categoria nell'ambito provinciale, di un orario di lavoro totalmente o parzialmente inferiore a quello di legge, quando però tale osservanza non sia dipesa da ragioni di ordine contingente di qualsiasi genere e sempre che tale osservanza sia riferibile ad un lungo ed ininterrotto periodo di tempo ed attualmente sia in atto non per le ragioni sopraccennate;
c) alla determinazione delle maggiorazioni ed indennità relative ai lavori speciali disagiati, ai lavori in alta montagna ed in zone malariche, al trattamento economico per le ferie, gratifica natalizia e festività ed all'indennità speciale;
d) alla regolamentazione del trattamento dovuto agli operai assunti con l'apporto di attrezzi di lavoro, ove sussistano consuetudini locali di corrispondere un particolare compenso per tale titolo.
Nel caso di mancata stipulazione degli accordi predetti entro il periodo di tre mesi, l'esame delle singole situazioni sarà avvocato alle Associazioni Nazionali firmatarie del presente contratto.
Resta salvo in ogni caso quanto contemplato dagli del presente contratto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-clo-68