CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini

Art. 66

ESTENSIONE DI CONTRATTI STIPULATI CON ALTRE ASSOCIAZIONI

In vigore dal 19 ott 1960
ESTENSIONE DI CONTRATTI STIPULATI CON ALTRE ASSOCIAZIONI Qualora le Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto dovessero concordare con altre Associazioni di datori di lavoro o di artigiani condizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto, tali condizioni si intendono estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano associate ad Organizzazioni aderenti alla Associazione Nazionale Costruttori Edili (A.N.C.E.). Tale estensione si verifica dopo che le condizioni suddette siano state accertate nella loro sfera di applicazione con verbale redatto, fra le Organizzazioni interessate, o comunque dopo, che siano trascorsi inutilmente 15 giorni dall'invito rivolto dall'A.N.C.E. alle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-clo-66

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ESTENSIONE DI CONTRATTI STIPULATI CON ALTRE ASSOCIAZIONI (Art. 66 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle industrie edilizie ed affini.) — Testo vigente | Portale Normativo