CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini
Art. 3
71 / 132VISITA MEDICA
In vigore dal 19 ott 1960
L'impiegato di nuova assunzione può essere sottoposto a visita medica da parte del sanitario di fiducia, dell'Impresa, qualora questa lo ritenga necessario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-cai-3